IL SINDACO
rilevato che
- che nellapprossimarsi delle feste di Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;
- che tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dalluso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito;
- che tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali daffezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per lambiente e le persone che li circondano;
- che i fuochi dartificio provocano, inoltre, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute, soprattutto dei bambini;
- che, in conseguenza delle suddette pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato ed allambiente naturale;
- che è ormai crescente il fenomeno della vendita di petardi, botti e artifici pirotecnici illegali, non conformi alle normative di riferimento o illegalmente immessi in commercio;
- che i suddetti prodotti vengono, peraltro, talvolta utilizzati per il compimento di atti illeciti e/o azioni criminose che possono essere agevolate dal frastuono provocato dai petardi;
RACCOMANDA
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso e lindicazione delle limitazioni alla vendita in relazione alletà dellacquirente ai sensi dellart. 5 del D.L. 58/2010 (la "Cat.1" (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "Cat. 2" (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti", non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per lambiente circostante;
- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- agli esercenti losservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché losservanza di tutte le altre prescrizioni di legge;
ORDINA
a partire dalle ore 12.00 del 21 dicembre 2020 e sino alle ore 7.00 del 7 gennaio 2021:
Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi dartificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose.
Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco dartificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria V, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui allarticolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:
- aree a verde e parchi pubblici;
- Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno;
- Corso Vittorio Emanuele III;
- Lungomare Falcomatà;
- Corso Garibaldi;
- Piazza Duomo;
- Piazza Italia;
- Piazza Castello;
- Piazza De Nava;
- Piazza Camagna;
- Piazza San Giorgio;
- Piazza Genoese;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza Indipendenza.
Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.
Lintensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative previste dallart. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza.
Alla sezione link a destra l'Ordinanza n. 140 del 16/12/2020 versione integrale
(Pubbl. il 16/12/2020)