Nuove Ordinanze Sindacali n. 43 e 44 del 30 aprile 2020

pubblicato chiarimento in merito all'Ordinanza Sindacale n. 43-2020

Data:

Lunedì, 04 Maggio 2020

Descrizione

con Ord. n. 44 del 30.04.2020 - Misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni DPCM (con Prot. 30/04/2020.0080573.U)

il Sindaco, ORDINA
che su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti;

e INVITA
i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020.

con Ord. n. 43 del 30.04.2020 - Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 ed apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale. (con Prot. 30/04/2020.0080567.U)

il Sindaco, ORDINA
La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;
e per l’effetto,

DISPONE
che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

ORDINA
La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio, saranno consentite le seguenti attività:

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo.

* Errata corrige * parte Ordinanza Sind. n. 43 del 30 aprile 2020
In riferimento all’Ordinanza sindacale n. 43 del 30 aprile 2020, nella parte in cui si prevede che << il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 >>,
si precisa che tale articolo non trova applicazione in quanto abrogato dal successivo D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e che, pertanto, in materia di sanzioni e controlli, si applica quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.


Chiarimento in merito all'Ordinanza Sindacale n. 43 del 30.04.2020 - Prot. 04/05/2020.0081074.I

<< Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo  i rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone >>




E' possibile consultare le Ordinanze Sindacali nella sezione LINK a destra di questa pagina.

(ult. agg. il 04.05.2020)

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Ultimo aggiornamento

04/05/2020

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