Ord. Sind. 45 del 06.06.2023 prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di interfaccia

Data:

Mercoledì, 07 Giugno 2023

Argomenti

Descrizione

ORDINANZA SINDACALE 45 DEL 06/06/2023 -Rep. ORDS 06.06.2023.0000045.I

Il SINDACO

CONSIDERATO che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

ORDINA

a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:

  1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
  2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
  3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
  4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni

Su tutto il territorio comunale, durante il già menzionato periodo di grave pericolosità si
applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

  1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
  2. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili,nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;
  3. l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
  4. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
  5. l ’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
  6. fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di ulivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005 provocare innesco incendi.
  7. consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento;
  8. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
  9. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
  10. ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratte, bisce, etc.

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

07/06/2023

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