Accesso Civico

Data:

Lunedì, 07 Marzo 2022

Argomenti

Descrizione

Sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni per l’”Accesso civico”:
- riferimenti normativi (Accesso Civico "semplice"): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./ art. 2 c.9 - bis, L. 241/1990
- riferimenti normativi (Accesso Civico "generalizzato"):  Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA

(agg. parziale il 06.03.2022 - registro)


 

Con la delibera di G.M. n. 27 del 22/02/2021 è stato approvato il Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico "generalizzato" recante la disciplina in ordine alle modalità di trattazione delle istanze di accesso civico c.d. semplice e di accesso generalizzato.


MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Segretario generale del Comune di Reggio Calabria, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).    

La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., compilando il Modulo "RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE" ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: accessocivico@reggiocal.it, oppure tramite PEC al seguente indirizzo:  protocollo@pec.reggiocal.it

In caso di accoglimento, l’Amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.



MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La "RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO", una volta compilata,  va trasmessa al Dirigente della settore che detiene i dati e/o documenti, così come previsto dall’art. 7 del “Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato”.  
Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica del settore competente.
In caso di accoglimento, l’Amministrazione entro 30 giorni allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,)  che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., ed inoltrandola per e-mail ad accessocivico@reggiocal.it, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale.

NORMATIVA di RIFERIMENTO:   Art. 5 del Dlgs 33/2013

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

13/06/2023

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