COVID-19: misure urgenti ed eccezionali del Governo Italiano (storico)

per info o segnalazioni: contattare il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute

Data:

Domenica, 29 Novembre 2020

Descrizione

>> Pubblicazioni normative ed ordinanze ministeriali prima del 4-11-2020 <<

Nuovo DPCM del 3 Novembre 2020
Misure in vigore da venerdì 6-11-2020 fino al 3-12-2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

La Calabria rientra in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al documento di Prevenzione.

Alcune tra le misure adottate dal Governo:
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
- Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
- Sono chiusi i mercati non alimentari.
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

(ult. agg. 04.11.2020)

Nuovo DPCM del 18 Ottobre 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 258 del 18 ottobre 2020.

(ult. agg. 23.10.2020)

25 marzo 2020 - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
In G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 è pubblicato il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove misure previste dal Decreto, potranno essere adottate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

(ult. agg. 26.03.2020)


DPCM del 22 marzo 2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Fino al 3 aprile 2020, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso DPCM.

E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
(ult. agg. 22.03.2020)

Ordinanza del 22 marzo 2020 dei Ministri della Salute e dell'Interno
Da oggi, su tutto il territorio nazionale, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano.
Uniche eccezioni: comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
(ult. agg. 22.03.2020)

ORDINANZA Ministero Salute 20 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti (GU Serie Gen.le n.73 del 20-03-2020)

Le disposizioni dell'ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

- È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

- Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

- Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

(ult. agg. 21.03.2020)

DPCM 11 marzo 2020 - ulteriori Misure urgenti per intero territorio nazionale

Le nuove misure del DPCM sono in vigore dal 12 marzo 2020 e saranno efficaci fino al 25 marzo 2020.

Tutti i cittadini sono invitati a consultare i nuovi contenuti del DPCM 11 marzo 2020, scaricabile dalla sezione LINK a destra di questa pagina, con le nuove Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

(ult. agg. 12.03.2020)

Si ricorda ai cittadini che per informazioni e segnalazioni, è possibile chiamare il numero verde 1500 attivato dal Ministero della Salute.

Inoltre, anche la Regione Calabria ha istituito il numero verde 800767676 (operativo dalle 8.00 alle 20.00) - per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus.

E' attiva sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento online per il monitoraggio dei rischi da Covid-19.

E' invitato a compilarlo chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico.

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito web dedicato alle infezioni da coronavirus 2019-nCoV:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

FAQ del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228


All'articolo 2 del DPCM 8 Marzo 2020  le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Il decreto nelle limitazioni nazionali prevede di limitare gli spostamenti in tutta Italia:
«Si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari. Sempre con riferimento alle regole applicabili a livello nazionale, il Dpcm prevede che sull’intero territorio nazionale «sono sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati».

E' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Il monitoraggio è affidato al Prefetto, che può utilizzare per i controlli anche le Forze armate e i Vigili del Fuoco. L'articolo detta poi il riferimento all'articolo 650 del Codice penale per quanto riguarda le sanzioni.
L'articolo 650 del Codice penale recita: «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

Misure igienico-sanitarie per i cittadini (come da Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020):
   a) lavarsi spesso le mani.
      Si raccomanda di mettere  a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
   b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
   c) evitare abbracci e strette di mano;
   d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
   e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
   f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
   g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
   h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
   i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
   l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
   m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

il DPCM 8 marzo 2020 ed il relativo allegato, è scaricabile dalla sezione LINK a destra di questa pagina

(ult. agg.  il 08.03.2020)

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Ultimo aggiornamento

29/11/2020

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