Aggiornamento disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. applicazione dell'art. 1, comma 306, L. 197-2022 - Riferimento ai lavoratori fragili

Data:

Mercoledì, 04 Ottobre 2023

Descrizione

Nota con prot. 234685 del 04-10-2023

Oggetto: Aggiornamento disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Applicazione dell'art. 1, comma 306, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025." Riferimento ai lavoratori fragili.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 132 del 29 settembre 2023, che ha modificato I'art. 1, comma 306, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2023 dello Smart Working peri lavoratori c.d. “Fragili”.

Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2023, ai lavoratori dipendenti comunali affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 che ne facciano richiesta potra essere assicurato lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il Decreto 4 febbraio 2022 individua i soggetti fragili in quelli che soffrono di specifiche patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (art. 1). L'esistenza delle patologie e condizioni di cui al Decreto summenzionato e l'attestazione circa la sussistenza della condizione di "fragilità" ai fini dell'autorizzazione alio svolgimento dell'attività lavorativa in smart working dovra essere certificata dal medico di famiglia del lavoratore.

In ogni caso giova rammentare che la normativa sul lavoro agile attualmente vigente, applicabile anche ai lavoratori fragili, prevede la sottoscrizione di accordi individuali tra i singoli dipendenti e il dirigente responsabile, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e dei risultati collegati.

Il Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 
dott.ssa Iolanda Mauro

 

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Ultimo aggiornamento

04/10/2023

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