Descrizione
Il SINDACO
Premesso che:
- Come comunicato dal nuovo gestore della risorsa idrica, So.Ri.Cal S.p.a., un guasto al campo pozzi di “Molinello”, il perdurare del grave periodo di siccità e il concomitante aumento dei consumi della risorsa idrica hanno recentemente determinato uno stato di emergenza idrica nel comprensorio di Mosorrofa e San Salvatore, ed in considerazione delle difficoltà riscontrate dagli operatori del comparto idrico al fine di risolvere nell’immediatezza la problematica descritta che ha comportato l’impossibilità di garantire con regolarità, l’erogazione dell’acqua a tutte le utenze;
- Per i succitati motivi l’amministrazione, di concerto con So.Ri.Cal. S.p.a., provvederà a garantire il rifornimento dei Serbatoi di Sella San Giovanni di Mosorrofa e “Codone” con rifornimenti eccezionali effettuati mediante l’impiego di idonee autobotti;
Visto il Decreto Legislativo n°31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il Decreto Legislativo n°18 del 23.02.2023;
Considerata l’esigenza di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico – sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua nelle zone di Mosorrofa, Sella San Giovanni e San Salvatore (via Panzera e via Mandello), nelle more di attuazione dei necessari interventi al fine di ripristinare il regolare approvvigionamento ai succitati serbatoi;
Considerato che per le argomentate motivazioni, fintanto che perdurerà il suddetto periodo emergenziale non potranno essere garantiti gli standard di conformità ai sensi del D.Lgs 31/2001e s.m.i. della risorsa idrica erogata;
Visto l’art. 50, c.5, del Tuel approvato con D.Lgs n°267/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone in premessa.
Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente ordinanza, a seguito degli interventi necessari ed al conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.