Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico generalizzato

Data:

Giovedì, 12 Settembre 2024

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Descrizione

approvato con Delib. G.C. n. 161 del 09-09-2024 e pubbl. all'Albo Pretorio con pubblicazione n° 5790-2024


Con la delibera di G.C. n. 161 del 09-09-2024 è stato approvato il nuovo Regolamento organizzativo in materia di accesso civico e accesso civico "generalizzato" recante la disciplina in ordine alle modalità di trattazione delle istanze di accesso civico c.d. 'semplice' e di accesso generalizzato.

Il nuovo Regolamento comunale disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’esercizio del diritto di accesso civico, inteso nelle due seguenti forme:

1. L’accesso civico c.d. “semplice”, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“decreto trasparenza”), al comma 1 riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete (portale “Amministrazione Trasparente”) pur avendone l’obbligo.
Con lo strumento dell'accesso civico chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Reggio Calabria, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

2. L’accesso civico generalizzato, introdotto all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“decreto trasparenza”), consente a chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-bis (esclusioni e limiti).
Lo scopo dichiarato della norma e quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.


Istanza di accesso civico “semplice” e accesso civico generalizzato (Art. 4)
1. L’istanza di accesso civico, sia semplice che generalizzato, non necessita di alcuna motivazione. Essa contiene le complete generalità del richiedente, e, se necessario, i propri poteri rappresentativi, con i relativi recapiti e numeri di telefono, e identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. Qualora non sia specificato il titolo giuridico dell'istanza di accesso e l'istanza non riguardi dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, la richiesta viene trattata come istanza di accesso civico generalizzato.
3. Le istanze non devono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.
4. Non sono ammissibili richieste il cui oggetto sia troppo vago o manifestamente irragionevole oppure quelle meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
5. Nel caso in cui l’istanza non consenta l'individuazione dei dati, dei documenti o delle informazioni con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto, il Comune di Reggio Calabria richiede all'istante una ridefinizione dell'oggetto della richiesta e i necessari chiarimenti. Qualora l'istante non intenda riformulare la richiesta e fornire i chiarimenti richiesti, la domanda è ritenuta inammissibile. Il termine del procedimento viene interrotto e ricomincerà a decorrere dalla presentazione della nuova istanza o dalla regolarizzazione o correzione della precedente.


Modalità di presentazione dell’istanza di accesso civico “semplice” e generalizzato (Art. 5)
1. L’istanza è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale», attraverso la piattaforma applicativa indicata nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
2. L'identificazione del cittadino nella piattaforma avviene attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
3. Al fine di consentire il rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento, l’ufficio del protocollo trasmette tempestivamente le istanze di accesso civico al Dirigente del settore competente; contestualmente le istanze vanno trasmesse per conoscenza anche al RPCT.


Link alla piattaforma applicativa online per la presentazione di istanze di ACCESSO CIVICO:
https://reggiocal.accessocivico.eu

 

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Ultimo aggiornamento

13/09/2024

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