Settore Urbanistica: Precisazioni sul procedimento online di "Comunicazione inizio lavori (CILA)" e "Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)"

avviso pubblicato il 18.07.2019

Data:

Giovedì, 18 Luglio 2019

Descrizione

Si precisa, nelle more della programmata prossima modifica della “piattaforma dei procedimenti edilizi online” relativi alla "Comunicazione Inizio Lavori (CILA)" ed alla "Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)", quanto segue.

Per le “Comunicazioni di Inizio Lavori (CILA):
La c.d. “Conferma” da parte del dirigente e dei funzionari del competente ufficio e servizio che lo precedono, è da intendersi quale presa d’atto della verifica espletata dal responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n.241/90, e non, viceversa, quale valutazione di “ammissibilità” della presente comunicazione da parte dell’amministrazione in quanto non dovuta.
A tal riguardo si rappresenta che il responsabile del procedimento, fino a quando non sarà modificato il procedimento online, controllerà comunque la conformità dell’immobile oggetto di “Comunicazione Inizio Lavori (CILA)” alle prescrizioni vigenti in materia, fermo restando che l’attività assoggettata a “CILA” non è sottoposta a un controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie (Sentenza TAR Calabria n.2052/2018). 
Resta comunque impregiudicato il potere dell’amministrazione di effettuare controlli senza limiti di tempo, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate, ivi compresi quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria in merito ad eventuali procedimenti in corso, e qualora emergano difformità, di esercitare, altresì, la correlata potestà repressiva, considerato che la “CILA” non è soggetta a nessun perfezionamento col c.d. “silenzio assenso”.

Per le Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA):
La c.d. “Conferma” da parte del dirigente e dei funzionari del competente ufficio e servizio che lo precedono, è da intendersi quale presa d’atto della verifica espletata dal responsabile del procedimento nominato ai sensi dell’art. 5 della L. n.241/90, e non, viceversa, quale valutazione di “ammissibilità” della presente segnalazione da parte dell’amministrazione in quanto non dovuta.
A tal riguardo si rappresenta che il responsabile del procedimento, fino a quando non sarà modificato il procedimento online, controllerà comunque la “Segnalazione certificata di agibilità (SCA)” alle prescrizioni vigenti in materia, fermo restando che l’attività assoggettata a “SCA” non è sottoposta a un controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.
Resta comunque impregiudicato il potere dell’amministrazione di effettuare controlli, anche a campione e senza limiti di tempo e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate, ivi compresi quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria in merito ad eventuali procedimenti in corso, e qualora emergano difformità di esercitare, altresì, il potere di dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai sensi dell’art. 222 del Regio Decreto n.1265/1934.

La presente comunicazione è stata inviata agli Ordini Professionali Provinciali ed alle Associazioni di Categoria, al fine di garantire la massima diffusione.

F.to  Il Dirigente del Settore Urbanistica
Arch. Antonino Cristiano

Il presente Avviso è stato pubblicato in data 18.07.2019

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Ultimo aggiornamento

18/07/2019

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